Comunicato Stampa
Vendite Online
e diritti dei consumatori:
Sanzione di 300mila euro
a due società di Amazon
In merito alle procedure di vendita on line di beni di consumo, l’Antitrust ha deciso di irrogare due sanzioni rispettivamente di 80 mila euro e 220 mila euro a Amazon EU Sàrl e Amazon Services Europe Sàrl, per violazione della nuova normativa sui Diritti dei Consumatori. Al termine del procedimento avviato nel luglio scorso sulla base di numerose segnalazioni di consumatori, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato che i due professionisti hanno omesso o fornito in modo non adeguato informazioni rilevanti nel corso del processo di acquisto: in particolare, quelle precontrattuali obbligatorie e quelle sulla garanzia legale di conformità previste dal Codice del Consumo, sia nel caso di vendita diretta da parte di Amazon sia nell’ipotesi in cui la compravendita intervenga sulla piattaforma di Amazon marketplace (e, quindi, con venditori terzi). Dall’istruttoria è emerso che, nel caso di vendita diretta, Amazon Eu Sàrl non si è adoperata per evidenziare adeguatamente all’utente, prima della nascita del vincolo e in modo agevole e accessibile, una specifica informativa precontrattuale sul recesso e relativi termini ed esclusioni, sull’esistenza e sulle condizioni dell’assistenza postvendita al consumatore, oltre che un remind sulla garanzia legale. L’Agcm ha accertato inoltre che, per quanto attiene alle vendite sulla piattaforma marketplace, Amazon Services Europe Sàrl non forniva al consumatore un’adeguata informativa precontrattuale sull’effettiva identità del professionista, sul ruolo svolto da Amazon nella transazione, sul regime di recesso e di reso, sull’assistenza pre e post vendita garantita dai soggetti terzi, nonché sul remind sulla garanzia legale. A giudizio dell’Antitrust, nelle operazioni di acquisto su markeplace le carenze informative apparivano ancor più significative nei casi in cui i consumatori, pur avendo acquistato un prodotto sul sito www.amazon.it, sono venuti a conoscenza dell’effettiva controparte contrattuale solo quando riscontravano un difetto di conformità del prodotto ovvero disservizi nella fruizione del bene. Amazon si sarebbe limitato infatti ad affermare la propria estraneità al contratto tra venditore terzo e consumatore, senza entrare in alcun modo nel merito della contestazione. Nel corso del procedimento, tuttavia, i due professionisti si sono adoperati per apportare misure correttive che hanno migliorato il set informativo a disposizione del consumatore nel processo di acquisto.
Roma, 7 aprile 2016